Nel periodo dell’epidemia da Covid-19, ed esattamente dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022, era stata introdotta la sospensione dei termini da dover rispettare per godere dell’agevolazione; dal 1° aprile 2022 viene reiterata in maniera retroattiva e fino al 30 Ottobre 2023.
Con il decreto Milleproroghe, si stabilisce inoltre che non possono avvalersi di tale condizione tutti coloro che abbiano ricevuto dall’Agenzia delle Entrate avvisi di decadenza per avvenuta scadenza dei termini nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sopra citato.
In pratica si vanno ad aggiungere ulteriori 578 giorni di sospensione, ai 768 già previsti precedente DL.In sostanza la sospensione agisce in questi termini:
– per coloro che avevano iniziato a far decorrere i 18 mesi prima del 23/02/2020, si avrà un’interruzione e dovrà riprendere il conteggio dal 30/10/2023, in pratica è un prolungamento della precedente sospensione;
– per coloro che invece avrebbero dovuto iniziare a far decorrere i 18 mesi tra il 23/02/2020 e il 30/10/2023, il conteggio dell’intero periodo decorrerà dal 31/10/2023.
Ciò vale anche per la fruibilità del credito d’imposta, relativo all’imposta pagata con il precedente atto di acquisto.Una buona notizia, che agevolerà sicuramente tutti quei soggetti che hanno venduto la loro abitazione principale o lo stanno per fare, per riacquistarne una nuova con meno pressione e meno ansie.
ANDREA LEO
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