30 Giugno 2024

Decreto Salva Casa
Quasi legge il decreto che regolamenta gli abusi edilizi minori

Come anticipato nelle settimane scorse, torniamo a parlare del cosiddetto Decreto Salva casa, Decreto Legge n. 69 del 29.05.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce alcune modifiche importanti al Testo Unico sull'edilizia (DPR 380/2001) e regolamenta alcune difformità in tema di edilizia libera, irregolarità parziali, tolleranze costruttive ed esecutive.
L'intento del Governo è di introdurre nel nostro settore, quello immobiliare, una serie di strumenti urbanistici per regolamentare gli abusi edilizi minori che incidono sulla circolazione e sulla commerciabilità economica degli immobili.
Col Decreto Salva casa vengono semplificate le pratiche per l'accertamento di conformità e il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. In pratica si vanno ad eliminare alcuni ostacoli che spesso bloccavano le sanatorie per irregolarità edilizie.
Quanto riportato di seguito sarà suscettibile di variazioni durante l'iter che porterà, entro il 28 Luglio p.v., alla conversione in Legge del Decreto, al quale potranno essere applicati gli emendamenti proposti dalle forze politiche, soprattutto per evitare e arginare il fenomeno del "tutto lecito" che vanificherebbe gli sforzi portati avanti negli anni per porre regole ferree a cui tutti devono attenersi, evitando di gridare allo scandalo quando l'abuso diventa tragedia, tragedia spesso annunciata...

Tornando ai contenuti del Decreto Salva casa riporto di seguito un riepilogo dei punti chiave:
• Vengono inserite tende e pergotende tra le opere rientranti nel novero degli interventi in regime di edilizia libera – con una modifica specifica che riguarda le vetrate panoramiche, le cd.”VePa (Art. 6 del T.U. Edilizia);
• Viene modificato il concetto di “stato legittimo” dell’immobile (art. 9-bis T.U.) allo scopo di facilitare la dimostrazione dello stesso, con modiche alla documentazione amministrativa che assume a tal fine valore probante;
• Si interviene sul concetto di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante (art. 23-ter T.U.);
• Viene modificato l'art. 31, co. 5° del T.U., limitando di fatto l’applicabilità della sanzione della demolizione di immobili abusivi (per interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali), prevedendo che, ove ciò non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune può procedere all’alienazione del bene e della relativa area di sedime, previo parere delle amministrazioni competenti e subordinando però la cessione alla concreta rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente;
• Viene introdotta una revisione sostanziale e complessiva del concetto di tolleranze costruttive ed esecutive (art. 34-bis T.U.);
• E’ introdotto un diverso regime per le difformità solo parziali ed è “ridisegnato” l’accertamento di conformità in sanatoria (modifica agli artt.li 34, 36, 36-bis, 37 T.U.) e cioè il procedimento di sanatoria per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio ma previste e quindi consentite dalla strumentazione urbanistica e edilizia comunale;
• In riferimento a quanto sopra, vengono previste 2 tipi di accertamento di conformità in sanatoria:
a) interventi in assenza, totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire: per essi è mantenuto il “sistema” previgente della verifica della doppia conformità urbanistica ed edilizia, ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione dell’opera abusiva, sia quella in essere al momento della presentazione della domanda (art. 36);
b) interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al permesso di costruire e quelli realizzati in assenza o in difformità dalla Scia ex art. 22 del T.U.: per essi viene “messo da parte” ed escluso il “sistema” previgente della verifica della doppia conformità, semplificando la sanatoria delle piccole difformità edilizie (nuova versione dell’art. 36-bis).

Questo il contenuto in discussione al Parlamento. Non resta che attendere la fine del mese per poter valutare la Legge definitiva a cui tutti noi dovremo attenerci, con la speranza che riesca nell'intento di sburocratizzare il settore immobiliare, anima dello sviluppo economico di ogni Paese.

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