Quando si acquista un immobile in condominio è molto importante verificare che le spese condominiali ordinarie e straordinarie, maturate e deliberate sino alla data del rogito, siano state regolarmente saldate, e, se la consegna differisce dalla data dell’atto notarile, per le spese ordinarie la data decorre dalla materiale consegna dell’immobile.
Può capitare che, con l’immobile libero e immediatamente disponibile, il venditore ne conceda in anticipo la mera detenzione, per agevolare l’acquirente nelle procedure di sistemazione interna e trasloco, così come può capitare che il venditore necessiti di un lasso di tempo dopo l’atto notarile per liberare l’immobile; in entrambi i casi è corretto che le spese maturate in quel periodo ricadano su chi effettivamente sta godendo dell’immobile.
E’ molto importante avvisare l’amministratore dello stabile con congruo anticipo, per permettergli di effettuare il conteggio del rateo di chiusura alla data stabilita. Lo stesso redigerà su richiesta dell’Agente Immobiliare o del Notaio rogante una liberatoria che attesta l’effettivo e regolare pagamento delle spese da parte del venditore, sempre salvo conguaglio di fine esercizio.
L’amministratore può avere contezza di quanto l’edificio ha effettivamente speso durante l’anno solo a fine esercizio, per questo motivo la sua liberatoria riporterà sempre l’indicazione “salvo conguaglio”, che potrà essere a debito o a credito.
Per gli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato con sistema di contabilizzazione va dato all’amministratore un preavviso superiore, perché in molti casi la lettura dei consumi non può essere fatta da lui direttamente, ma deve essere eseguita dalla ditta incaricata per la manutenzione dell’impianto.
Il venditore potrebbe anche avere una posizione a credito verso il condominio, ma relativamente ad un accantonamento volontario, che viene creato su consiglio del buon amministratore per affrontare più facilmente spese straordinarie future. In questo caso, il venditore non potrà pretendere la sua restituzione direttamente dal condominio, ma dovrà recuperare tale somma dall’acquirente.
Ma ci possono essere anche delle spese condominiali straordinarie già deliberate, per lavori eseguiti, in corso di lavorazione o da eseguirsi in futuro, come ci si deve comportare in questi casi?
La norma prevede che tutte le spese straordinarie deliberate prima del rogito spettino al venditore, salvo diverso accordo preso dalle parti durante la trattativa di compravendita dell’immobile.
Ma è possibile che le parti si accordino anche diversamente, specialmente se entrano in gioco importanti sgravi fiscali, per i quali è molto importante definire in atto notarile chi ne dovrà beneficiare.
Per noi di Artekasa Immobiliare è una regola verificare sempre la situazione condominiale prima di arrivare all’atto definitivo, per poter garantire ai nostri clienti acquirenti di non trovare brutte sorprese dopo la firma del rogito notarile; la credibilità di cui gode la nostra Agenzia Immobiliare ci permette di trovare sempre la massima disponibilità da parte di tutti gli studi di amministrazione.
Come spesso concludo i miei articoli: è fondamentale affidarsi ai professionisti perché un aspetto non preso in considerazione o sottovalutato, come in questo caso, può comportare un aggravio di spese che avremmo potuto evitare, ricordate che: “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all‘anno in corso e a quello precedente”!
ANDREA LEO
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