La prima cosa da fare, per la quale abbiamo un anno di tempo dalla morte di chi vi ha lasciato in eredità degli immobile, è la presentazione della dichiarazione di successione, che rappresenta in sintesi un atto di notifica alle autorità competenti (Agenzia delle Entrate) del trasferimento dei beni immobili in questo caso, agli eredi. L’Agenzia delle entrate ne determina le imposte e solo una volta pagate, potranno essere venduti i beni immobili oggetto di questa provenienza.
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile trovare con molta facilità la determinazione delle aliquote d’imposta, delle franchigie e delle eccezioni, che qui vi riporto fedelmente:
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
Nello specifico:
4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro.
6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.
6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).
Oltre alla tassa di successione, per un immobile ereditato bisogna considerare che ci sono altre imposte da pagare: l’imposta ipotecaria e quella catastale, imposta di bollo e tributi speciali.
E’ molto importante sapere che in caso di omessa dichiarazione di successione, nei tempi stabiliti dalla legge, viene applicata una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta liquidata. Nei casi in cui non fosse dovuta l’imposta, si applica la sanzione amministrativa che può andare dai 250 ai 1.000 euro. In caso di ritardo nella dichiarazione non superiore ai 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’imposta liquidata o sanzione amministrativa da 150 a 500 €. Il mancato pagamento, anche parziale, delle imposte comporta una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ma è possibile effettuare il pagamento con una sanzione ridotta prima che avvenga l’accertamento da parte dell’ufficio.
Per vendere un immobile ereditato è inoltre necessario presentare l’atto di accettazione dell’eredità.che può essere di due tipi: un’accettazione espressa, quando viene dichiarata formalmente l’accettazione dei beni, altrimenti l’accettazione tacita quando l’erede non predispone un atto formale, ma manifesta con i comportamenti la volontà di accettare l’eredità.
Come ultima cosa, ma non meno importante, anzi fondamentale nel caso di vendita di un bene immobile ereditato, va fatta la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, certifica per tutti i soggetti coinvolti, venditori e acquirenti; atto che attesta nei pubblici registri il passaggio dell’immobile dal defunto all’erede, che intende venderlo. La trascrizione può avvenire anche contestualmente al rogito, che senza quest’atto non può concludersi.
È molto importante per la corretta compilazione della dichiarazione di successione e la sua presentazione rivolgersi ad un professionista esperto e competente, onde evitare errori che possono comportare sanzioni e inutili lungaggini burocratiche.
Successivamente, con valutazione corretta e un’attenta attività di marketing, potrai vendere il tuo immobile monetizzando rapidamente quanto ricevuto in eredità; ma se non lo hai fatto prima attivati immediatamente per la verifica di conformità edilizia! Senza la relazione di regolarità edilizia (RRE) rilasciata da un tecnico abilitato, potresti ritardare o addirittura compromettere il tuo realizzo.
Se hai bisogno di una consulenza in merito, non esitare a contattarci all’indirizzo email: leo@artekasaimmobiliare.it
ANDREA LEO
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